Una società impugnava un avviso di accertamento e il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale.
In appello, la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile il ricorso di primo grado perché "privo dell'indicazione personale del legale rappresentante".
La società propone ricorso in Cassazione, che lo accoglie e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale in altra composizione per una nuova pronuncia.
Malgrado la Cassazione abbia più volte precisato che l'inammissibilità del ricorso si ha solo in presenza di certezza assoluta ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Decreto Legislativo n. 546/1992, la Commissione Tributaria Regionale non ha rilevato che il nome del legale rappresentante era facilmente ricavabile dalla sottoscrizione (chiaramente leggibile) della procura in calce al ricorso e dagli atti del processo (processo verbale di constatazione, atto di accertamento, appello) nei quali è stato chiaramente indicato.
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni sul processo tributario
Vigente al: 2-7-2016
TITOLO II - IL PROCESSO
Capo I - IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
Sezione I - Introduzione del giudizio
Art. 18 - Il ricorso
1. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
a) della commissione tributaria cui è diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:
a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.