Avv. Fulvio Graziotto
Il cliente che non vigila sul professionista risponde delle sanzioni tributarie amministrative
Un contribuente veniva sanzionato per la presentazione della dichiarazione in ritardo, per colpa del professionista incaricato della trasmissione; i giudici di merito accoglievano il ricorso del contribuente e annullavano la pretesa.
Avverso la pronuncia favorevole al contribuente, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione, che lo ha accolto.
Per la Suprema Corte, il comportamento del contribuente sanzionabile in via amministrativa richiede la consapevolezza in ordine al comportamento sanzionato, ma la condotta non deve essere necessariamente dolosa: anche la mera negligenza è sanzionabile.
Ricordo che la colpa tipicamente può assumere la forma di imperizia, imprudenza e negligenza.
Per la Cassazione, non grava sull'Ufficio l'onere della prova della negligenza o leggerezza del contribuente.
Parole chiave: mandato professionale - sanzioni amministrative - elemento psicologico - condotta negligente - ammissibilità
Studio Graziotto
DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
Vigente al: 9-7-2016
Art. 5 - Colpevolezza
1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158, COME MODIFICATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. 20
3. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
4. E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.