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Esclusa la responsabilità oggettiva del datore di lavoro per gli infortuni

Esclusa la responsabilità oggettiva del datore di lavoro per gli infortuni

Un lavoratore riportava gravi lesioni a seguito di uno scontro in bicicletta in un cantiere.

La Corte di Appello dichiarava la responsabilità esclusiva di altro lavoratore, dipendente di una impresa consorziata che, sopraggiungendo anch'egli in bicicletta, lo investiva causando le lesioni; la Corte escludeva la responsabilità della società datrice di lavoro dell'infortunato e della società consortile, la quale non risultava essersi ingerita nella gestione del cantiere.

L'infortunato proponeva ricorso per Cassazione.

La Cassazione ribadisce che l'art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro: non si può automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate.

La responsabilità datoriale va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche.

Il fine è quello di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrità e, in senso lato, la sicurezza in correlazione all'ambiente di lavoro.

Parole chiave: infortunio sul lavoro - responsabilità oggettiva - sicurezza sul lavoro Studio Graziotto

Codice Civile

Vigente al: 29-9-2016

Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

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