Avv. Fulvio Graziotto
Nella società consortile lo scopo mutualistico non preclude lo scopo di lucro
Una società appartenente a un consorzio impugnava un atto di accertamento, fondato sul recupero dell'IVA in base alle modalità di contabilizzazione dei lavori affidati dal consorzio (in forma di società consortile) all'impresa consorziata.
Secondo l'Ufficio vi era un'indebita compensazione tra i ricavi che il consorzio avrebbe dovuto trasferire alla consorziata, e il contributo che questa doveva al consorzio per il suo funzionamento.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società consorziata, decisione che veniva impugnata invano dall'Agenzia delle Entrate, e che veniva confermata in appello.
L'Ufficio proponeva quindi ricorso per Cassazione, e la Quinta Sezione, dopo aver rilevato che sulla questione si era formato un contrasto tra decisioni, rimetteva la causa al Primo Presidente che ne ha disposto l'assegnazione alle Sezioni Unite.
Nel 1976 è stata aggiunta la Sezione II-bis, che contiene solo l'art. 2615 ter richiamato dalla Cassazione.
In seguito, alcune leggi speciali hanno esteso la possibilità di costituire società consortili anche in forma di società cooperativa, che nella sistematica del codice sono disciplinate a parte, nel Titolo VI del Libro V, e neppure la riforma societaria del 2003 è intervenuta per chiarire la natura giuridica delle società consortili, che in dottrina è dibattuta.
La Cassazione ha esaminato la questione nel contesto di una questione tributaria, in un certo senso rimandando al giudice di merito l'accertamento dei rapporti tra la società consortile e la consorziata.
Ma ha comunque affermato che la causa consortile (causa intesa quale giustificazione del contratto societario consortile) non è ostativa allo svolgimento di una distinta attività commerciale con fine di lucro da parte della società consortile.
Parole chiave: accertamento - attività commerciale - società consortile
Studio Graziotto
Codice civile
Vigente al: 29-9-2016
CAPO II - Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 2602 - Nozione e norme applicabili
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.
Sezione II bis
Art. 2615-ter - Società consortili
Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.
In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.