Avv. Fulvio Graziotto
La mancanza delle fatture di acquisto registrate può configurare il reato di occultamento di scritture contabili
I rappresentanti legali di due società non avevano conservato o esibito le fatture passive registrate a fronte di acquisti di beni.
Per l'accusa le due società (che erano risultate inattive e prive di documentazione) erano state costituite per il solo fine di commercializzare prodotti a condizioni più competitive evadendo le imposte.
Per la difesa il reato di occultamento o distruzione previsto dall'art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000 non poteva essere configurato, per mancanza di prova dell'occultamento o distruzione, non essendo sufficiente una mera condotta omissiva: per la difesa, il reato non poteva ritenersi sussistente nel caso di mera mancata istituzione e tenuta delle scritture contabili.
Nell'esaminare il ricorso, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello, che aveva ritenuto provata la distruzione o l'occultamento dei documenti, e quindi condannato i rappresentanti legali delle società acquirenti, risultanti prive di struttura e non avevano mai presentato dichiarazioni fiscali, inattive, prive di sede legale e di contabilità.
Il bene tutelato dal delitto in questione è il regolare svolgimento della funzione di accertamento tributario: per il Collegio, poiché le fatture di acquisto incidono sulla ricostruzione dei redditi del destinatario, è integrata anche la previsione del dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte o di consentire l'evasione a terzi.
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Studio Graziotto
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Vigente al: 18-11-2016
Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.