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In caso di inerzia l'assemblea nelle SRL è convocabile dal socio con almeno un terzo del capitale

In caso di inerzia l'assemblea nelle SRL è convocabile dal socio con almeno un terzo del capitale

Il socio di una SRL convocava direttamente l'assemblea con la quale veniva revocato l'amministratore, e successiva delibera con la quale veniva posta la società in liquidazione.

L'amministratore revocato, che non aveva provveduto a convocare l'assemblea dei soci, impugnava le delibere assunte in sede assembleare, ma il Tribunale rigettava le impugnazioni, motivando che «doveva considerarsi valida la convocazione dell'assemblea da parte del socio di maggioranza, con interpretazione estensiva dei poteri attribuiti ai soci dall'art. 2479, primo comma, cod. civ., alla luce dei loro potenziamento operato dalla riforma del diritto societario di cui al D. Lgs. 6/2003»; e che «stante l'accentuata diversità di disciplina dettata, rispettivamente, per le S.p.a. e le S.r.l., sarebbe stata inammissibile, per contro, una richiesta di convocazione rivolta al Presidente del Tribunale, in caso di inerzia dell'amministratore, ai sensi dell'art. 2367 cod, civ., con conseguente paralisi dell'attività sociale».

L'ex amministratore proponeva ricorso straordinario per Cassazione, con il quale deduceva anche la violazione dell'art. 2479 codice civile in relazione al potere di convocare l'assemblea dei soci in una SRL.

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile ma, per la particolare importanza della questione sollevata, afferma un importante principio di diritto proprio su questo punto.

La Cassazione ha confermato la soluzione interpretativa del Tribunale di Milano, che ha individuato nell'art. 2479 c.c. la disposizione utile a evitare la paralisi nel caso di inerzia degli amministratori di SRL.

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Studio Graziotto

Codice Civile

Vigente al: 27-11-2016

Art. 2479 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;

3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

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