Avv. Fulvio Graziotto
Reato di turbativa d'asta solo se le imprese collegate hanno concordato l'offerta
Con sentenza la Corte d'appello, in riforma della sentenza del Tribunale, ha ridotto l'importo liquidato a titolo di risarcimento danni in favore della parte civile costituita ANAS s.p.a., confermando nel resto la pronuncia impugnata, che condannava gli amministratori di due società per il reato di turbata libertà degli incanti di cui gli artt. 81, 110, 353 cod. pen., con riferimento a due gare indette dall'ANAS aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori stradali.
Ricorrono in Cassazione i due amministratori, e la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata, rinviando per un nuovo giudizio.
Per la Cassazione, che risulta allineata con l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, le disposizioni nazionali che vietino la partecipazione a gare pubbliche da parte di imprese collegate sono contrarie al diritto dell'Unione se si prescinde dalla dimostrazione che il collegamento ha influito sulle modalità di partecipazione alla procedura di gara.
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Studio Graziotto
Codice Penale
Vigente al: 27-12-2016
Art. 353 - Turbata libertà degli incanti
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.