Avv. Fulvio Graziotto
Anche il direttore dei lavori è responsabile dei danni dovuti a difetti di costruzione
Un condominio citava il costruttore per il risarcimento dei danni da infiltrazioni, il quale li ritiene ascrivibili esclusivamente alla responsabilità del progettista-direttore dei lavori.
Il Tribunale condannava in solido il costruttore e il progettista-direttore dei lavori, ma la Corte di Appello riformava integralmente la decisione osservando che il diritto al risarcimento nei confronti del costruttore si era prescritto, e che poteva ritenersi accertata in giudizio l'assenza di responsabilità (di natura extra-contrattuale) del progettista-direttore dei lavori.
Il condominio proponeva ricorso per Cassazione, che lo accoglie e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello in diversa composizione.
Nel caso di danno a terzi, sussiste la responsabilità di natura extra-contrattuale del direttore dei lavori, che può concorrere con quella del committente e dell'appaltatore, se le azioni od omissioni hanno dato un contributo causale a produrre il danno.
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Studio Graziotto
Codice Civile
Vigente al: 28-1-2017
CAPO VII - Dell'appalto
Art. 1669 - Rovina e difetti di cose immobili
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.