Avv. Fulvio Graziotto
Esclusione da gara pubblica possibile se i partecipanti sono riconducibili a unico centro decisionale
Una società si vedeva esclusa dalla gara per l'affidamento in gestione di due spiagge libere attrezzate per 5 anni.
Proponeva ricorso contro il comune, ma il ricorso veniva respinto e la società si appellava al Consiglio di Stato, il quale ritiene l'appello infondato, e conferma la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Consiglio di Stato si richiama a una precedente decisione per ricordare le modalità dell'accertamento che le amministrazioni aggiudicatrici devono svolgere per verificare la rispondenza delle varie offerte ai canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento, secondo lo sviluppo istruttorio che il Collegio ha ricordato.
Tale principio non appare però sempre in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ritiene che la mera riconducibilità a un unico centro di interesse non implichi automaticamente che le offerte siano state concordate: per la giurisprudenza dell'Unione Europea, non basta una presunzione, come invece pare aver affermato il Consiglio di Stato.
Infatti, l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione europea (Sez. IV, 19 maggio 2009, C-538/07), ha affermato il principio secondo cui, in base all'ordinamento comunitario, due imprese, anche se collegate, possono partecipare alla medesima procedura qualora dimostrino che il loro rapporto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell'ambito di tale gara.
Dunque, il diritto comunitario osta ad una disposizione nazionale che, pur perseguendo gli obiettivi legittimi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, stabilisca un divieto assoluto (a carico delle imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano tra loro collegate) di partecipare in modo simultaneo, senza poter dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell'ambito di tale gara. Non è sufficiente la constatazione di un rapporto di collegamento fra imprese, ma occorre verificare se tale rapporto abbia avuto un impatto concreto nell'ambito della relativa procedura.
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Studio Graziotto
- Corte di Giustizia Europea, C-538/07
- Cons. Stato, Sez. V, 19 giugno 2012, n. 3559
- TAR Liguria, 516/2016
- TAR Liguria, 517/2016
D. Lgs. n. 163/2006 non più in vigore
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