Avv. Fulvio Graziotto
Assegnazione delle cause ai singoli giudici sottratta al sindacato del giudice amministrativo
Una signora promuoveva una causa civile ereditaria, e il Tribunale adito si dichiarava incompetente; la causa veniva riassunta da altro Tribunale.
Il procedimento veniva poi sospeso a seguito dell'appello proposto dal convenuto, che contestava l'affermata giurisdizione italiana in luogo di quella svizzera.
Dopo aver proposto regolamento di competenza, il giudizio veniva proseguito e, giunto in fase istruttoria, il Presidente del Tribunale emetteva ordine di servizio con il quale ridistribuiva le cause pendenti.
La signora, temendo rischio di ulteriori ritardi, impugnava l'atto al Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo di accedere alle tabelle di organizzazione del Tribunale.
In assenza di riscontro, formulava al T.A.R. adito istanza di accesso agli atti ex art. 116, comma 2, del codice del processo amministrativo, ma alla successiva camera di consiglio il T.A.R. tratteneva in decisione e declinava la giurisdizione amministrativa, ritenendo che il provvedimento di riassegnazione delle cause non sia soggetto alla giurisdizione amministrativa.
La signora proponeva appello al Consiglio di Stato, che lo respinge.
Il Collegio ha affermato la correttezza delle conclusioni del giudice di primo grado, ribadendo che in sede giurisdizionale amministrativa «non vi è luogo al sindacato di legittimità domandato, perché l’assegnazione presidenziale degli affari alle sezioni e ai giudici si esplica attraverso atti che - sebbene non concretizzantesi in ius dicere - nondimeno costituiscono atti di “amministrazione del processo civile”, oggetto di disciplina da parte del relativo Codice».
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Studio Graziotto
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104
Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.
Vigente al: 9-2-2017
Titolo II - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
Art. 116 - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi , nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.