La socia di una società dichiarata fallita veniva condannata dal Giudice dell'udienza preliminare per il reato di riciclaggio per aver trasferito circa 70mila euro provenienti dal delitto di bancarotta fraudolenta commesso dal fratello e dalla cognata.
La donna propone ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello che confermava la condanna.
La ricorrente lamenta che il denaro da lei utilizzato era di provenienza lecita, che la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti del fratello non ha alcuna rilevanza in ordine alla pronuncia di responsabilità fondata su una prova indiziaria priva dei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 del codice di procedura penale; lamenta inoltre che l'immobile confiscato ha un valore di molto superiore a quello contestato quale profitto del reato.
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.
- Cass. 10280/2008, Sezioni Unite
- Cass. 45389/2008 Sez. II
- Cass. 11918/2014, Sez. VI
Codice di procedura penale
Vigente al: 4-3-2017
Art. 192 - Valutazione della prova
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).
Codice penale
Vigente al: 4-3-2017
LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XIII - Dei delitti contro il patrimonio
Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
Articolo 648 quater - Confisca
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.