Avv. Fulvio Graziotto
Nella cessione di quote sociali l'onere della prova dell'intento elusivo incombe sull'Ufficio
La facoltà, attribuita all'Amministrazione Finanziaria, di riqualificare gli atti ai fini dell'imposta di registro non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile.
Alcune società che avevano posto in essere operazioni di conferimento di rami d'azienda aventi ad oggetto attività in energia eolica, e successive cessioni di partecipazioni sociali, impugnavano gli avvisi di liquidazione con i quali l'Agenzia delle Entrate riqualificava gli atti di conferimento in natura quali cessioni di rami d'azienda, da assoggettare a imposta di registro.
In particolare, l'amministrazione finanziaria aveva notificato gli avvisi oltre il termine triennale di decadenza di cui all'art. 76 del D.P.R. 131/1986, sostenendo che, stante la riconduzione a unità delle operazioni poste in essere in modo frazionato dalle società, il termine di decadenza decorresse dalla data di cessione delle quote e non da quella dei conferimenti.
La Commissione Tributaria di Primo grado accoglieva i ricorsi (per intervenuta decadenza dal termine per emettere gli avvisi di liquidazione), e annullava gli avvisi di liquidazione; l'Ufficio si appellava, ma anche il giudice di appello confermava la decisione di primo grado.
L'Agenzia delle Entrate ricorre in cassazione con un unico motivo relativo alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 76 del D.P.R. citato, ma la Corte rigetta il ricorso.
Nel caso deciso, la Cassazione ha confermato la decisione delle corti di merito fondata sulla eccezione di decadenza.
Ma ha chiarito che il potere di riqualificazione degli atti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro "non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile, pena l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici".
Come ha chiaramente affermato la Suprema Corte, l'Ufficio "non deve ricercare un presunto effetto economico dell'atto tanto più se e quando - come nel caso dispecie - lo stesso è il medesimo per due negozi tipici diversi per gli effetti giuridici che si vogliono realizzare".
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Studio Graziotto
- Cass. 30005/2008
- Cass. 11236/2011
- Cass. 20029/2010
- Cass. 21782/2011
- Cass. 23584/2012
- Cass. 6835/2013
- Cass. 17965/2013
- Cass. 3481/2014
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
Vigente al: 18-03-2017
Art. 20 - Interpretazione degli atti
1. L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.