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Assorbimento o concorso tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta impropria

Assorbimento o concorso tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta impropria Quando l'azione diretta a causare il fallimento sia la stessa sussunta nel modello della bancarotta fraudolenta, il reato di bancarotta impropria è assorbito e non vi è concorso tra i due reati

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, condannava un amministratore di una società che gestiva un cinema multisala, poi fallita, e la moglie in concorso, per i reati di bancarotta, nelle varie fattispecie di bancarotta distrattiva e documentale; bancarotta societaria; bancarotta per operazioni dolose.

Gli imputati ricorrono in cassazione affidandosi a quattro motivi di impugnazione, dei quali la Suprema Corte ne ritiene fondato uno, sotto il profilo argomentativo della Corte di Appello per quanto riguarda l'elemento psicologico della bancarotta per operazioni dolose, con conseguente annullamento della pronuncia impugnata e rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame.

La Cassazione, nell'esaminare il ricorso, ha anche affrontato e sintetizzato due temi importanti: la relazione tra l'amministratore di fatto (cd. "testa di legno") e l'amministratore di diritto, e le loro responsabilità, nonché la configurabilità del concorso tra i due reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta impropria di cui all'art. 223, secondo comma della legge fallimentare: concorso che non ricorre (poiché assorbito nel primo reato) "quando l'azione diretta a causare il fallimento sia la stessa sussunta nel modello descrittivo della bancarotta fraudolenta".

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Studio Graziotto
  1. Cass. 10465/1999
  2. Cass. 35066/2015
  3. Cass. 24051/2014
  4. Cass. 7332/2015

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

Vigente al: 18-03-2017

TITOLO VI DISPOSIZIONI PENALI

CAPO I Reati commessi dal fallito

Art. 216 - Bancarotta fraudolenta

E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

CAPO II Reati commessi da persone diverse dal fallito

Art. 223 - Fatti di bancarotta fraudolenta

Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.

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