Una SRL presentava due istanze di accertamento con adesione, entrambe in busta chiusa, la prima non sottoscritta, e la seconda spedita entro il termine ma ricevuta dall'Ufficio oltre il termine.
L'Agenzia delle Entrate le riteneva entrambe inammissibili e le rigettava.
Il successivo ricorso presentato dalla società è stato respinto per intempestività, e la contribuente si appellava alla Commissione Tributaria Regionale, che accoglieva l'impugnazione, ritenendo la spedizione in busta chiusa anziché in plico aperto una mera irregolarità, e la valenza della data di invio stante il principio di scissione degli effetti delle comunicazioni: nel caso di specie, dalla spedizione entro i termini, ne è conseguita la sospensione di 90 gg. dei termini per impugnare l'atto impositivo.
L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, che ritiene il ricorso infondato e lo rigetta.
La questione affrontata dalla Cassazione è sorta perché l'Ufficio ha ritenuto che all'istanza di accertamento con adesione, prevista dall'art. 6 del D. Lgs. 218/1997, fosse applicabile l'art. 20 del D. Lgs. 546/1992 che disciplina la modalità di spedizione del ricorso tributario, da effettuarsi in plico aperto.
La Suprema Corte ha chiarito, anche se la tesi dell'Agenzia delle Entrate era poco fondata, che anche nel caso di ricorso in Commissione Tributaria la spedizione in busta chiusa, se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, costituisce una mera irregolarità.
- Cass. 17314/2014
- Cass. 15309/2014
- Cass. 13242/2015
- Cass. 18377/2015
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
Vigente al: 18-3-2017
Art. 20 - Proposizione del ricorso
1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.
3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.
DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 1997, n. 218
Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale
Vigente al: 18-03-2017
Titolo I ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Capo II Procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto
Art. 6 - Istanza del contribuente
1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.