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Azioni esecutive nei confronti del trustee e non del trust

Azioni esecutive nei confronti del trustee e non del trust

Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, né di soggettività, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati a un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che rimane l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.

Una banca aveva erogato un mutuo a una società, garantito da ipoteca su immobili di un terzo garante, successivamente conferiti in un trust.

Risolto il mutuo per inadempimento della società mutuataria, la banca notificava precetto alla società debitrice e al terzo datore di ipoteca, per poi pignorare il bene immobile attraverso atto notificato al trust in persona del trustee, e non invece a quest'ultimo.

Il giudice dell'esecuzione rilevava d'ufficio l'inesistenza del soggetto nei confronti del quale era stato eseguito il pignoramento, non potendo il trust essere considerato un soggetto, e quindi disponeva la chiusura anticipata del procedimento qualificando improseguibile l'esecuzione..

La banca, creditore procedente, proponeva opposizione, che nel successivo merito veniva rigettata.

La banca ricorre in Cassazione affidandosi a nove motivi di ricorso, ma la Suprema Corte lo rigetta.

La Cassazione ribadisce le peculiarità del processo di esecuzione e i poteri d'ufficio del giudice, affermando il principio di diritto che va disposta la chiusura anticipata del procedimento esecutivo che segue il pignoramento effettuato nei confronti di un trust (che è privo di personalità giuridica o di soggettività, ed è un mero insieme di beni e rapporti destinati a un fine specifico formalmente intestati al trustee) anziché nei confronti del trustee: quest'ultimo rimane l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi (non quale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto).

Parole chiave: #esecuzione, #pignoramento, #trust, #fulviograziotto, #scudolegale

Studio Graziotto
  1. Cass. 2313/2010
  2. Cass. 14440/2013
  3. Cass. 10105/2014
  4. Cass. 11638/2014
  5. Cass. 25478/2015
  6. Cass. 3456/2015
  7. Cass. 6833/2015

Codice civile

Vigente al: 18-03-2017

Art. 2650 - Continuità delle trascrizioni

Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.

Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.

L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del condividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio.

Art. 2652 - Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi

Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:

1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, nonché quelle indicate dall'art. 524.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre.

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.

La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;

4) le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

6) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.

Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che raccoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purchè in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;

7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.

Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica, i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;

8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice.

Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

 

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