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Per il precetto ai singoli condomini va notificato loro il decreto ingiuntivo esecutivo verso il condominio

Per il precetto ai singoli condomini va notificato loro il decreto ingiuntivo esecutivo verso il condominio

Il creditore munito di titolo esecutivo (ad es. decreto ingiuntivo munito della formula esecutiva) verso il condominio che intende promuovere l'esecuzione pro-quota verso i singoli condomini deve notificare loro, separatemente o contestualmente al precetto, il titolo esecutivo.

Un condomino proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza del tribunale apronunciata a seguito di trattazione orale, con la quale veniva rigettata l'opposizione a precetto proposta nei confronti di una società creditrice del condominio.

Il ricorrente lamentava che qualora si voglia agire esecutivamente nei confronti di un singolo condomino in forza di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Condominio - occorre che il titolo esecutivo sia notificato al condomino esecutato, essendo il principio di cui all'art. 654 cit.,secondo comma, secondo il quale ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo, applicabile solo nei confronti dell'ingiunto.

La Cassazione ha ritenuto il motivo fondato.

In sostanza, la Cassazione ribadisce che non occorre una nuova notificazione del titolo esecutivo per il condominio, che è destinatario diretto del procedimento monitorio, ma è invece necessaria nei confronti del singolo condomino nei confronti del quale si vuole agire che risulta responsabile pro-quota delle obbligazioni a carico del condominio.

E la notificazione nei suoi confronti è necessaria per due ragioni: affinché possa conoscere il titolo esecutivo posto alla base dell'azione nei suoi confronti, e anche per poter adempiere nei termini previsti nel precetto "all'obbligo risultante dal titolo esecutivo".

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Studio Graziotto

Codice di procedura civile

Vigente al: 06-04-2017

Art. 479 -Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purchè la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

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