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Il curatore fallimentare può esercitare azione di responsabilità verso gli amministratori in ogni società

Il curatore fallimentare può esercitare azione di responsabilità verso gli amministratori in ogni società Il curatore fallimentare è legittimato a esercitare qualsiasi azione di responsabilità, contro gli amministratori di qualsiasi società, tanto in sede civile che in sede penale.

Il curatore del fallimento di una SRL proponeva azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita e domanda di risarcimento nei loro confronti, oltre che nei confronti di altra SRL in favore della quale erano stati erogati finanziamenti qualificati come ingiustificati ed eseguiti pagamenti contestati come preferenziali nel procedimento penale per bancarotta definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

In sede di appello la Corte d'appello si pronunciava sulle domande di risarcimento dei danni, ribadendo l'esclusione della legittimazione del curatore del fallimento a proporre l'azione di responsabilità degli amministratori della società fallita per pagamenti preferenziali di crediti dell'altra SRL, eseguiti in violazione della par condicio creditorum.

I Giudici di appello hanno ritenuto che l'azione di responsabilità non possa essere esercitata dal curatore né ai sensi dell'art. 2393 c.c. né ai sensi dell'art. 2394 c.c. in mancanza di una lesione del patrimonio sociale, e hanno ribadito il rigetto della domanda di risarcimento dei danni che il curatore assumeva provocati mediante i finanziamenti all'altra SRL, ritenendo che mancasse la prova della estraneità di tali erogazioni al rapporto di affitto di azienda intercorso tra le due società.

Invece, in parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte d'Appello ha invece accolto la domanda di risarcimento dei danni per l'indebita protrazione dell'attività aziendale anche dopo il manifestarsi dell'insolvenza.

Contro la sentenza d'appello il fallimento ha proposto ricorso per cassazione.

La terza sezione civile, ne ha chiesto la rimessione alle Sezioni unite, ritenendo che sia di particolare importanza la questione di massima della legittimazione del curatore fallimentare a esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita che abbiano eseguito pagamenti preferenziali.

Le Sezioni Unte della Cassazione hanno enunciato un importante principio di diritto, con il quale viene sancita chiaramente la legittimazione del curatore fallimentare a esercitare qualsiasi azione di responsabilità, contro gli amministratori di qualsiasi società, tanto in sede civile che in sede penale, inclusi i fatti relativi a pagamenti effettuati in violazione della regola del pari concorso dei creditori.

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Studio Graziotto
  1. Cass. 13465/2010, Sez.I
  2. Cass. 17121/2010, Sez.I
  3. Cass. 15955/2012, Sez.I
  4. Cass. 4184/2006, Sez.L
  5. Cass. 1918/2015, Sez.L

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

DESCRIZIONE

Vigente al: 09-04-2017

CAPO X Del fallimento delle società

Art. 146 - Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata

Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.

Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:

a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;

b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.

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