Avv. Fulvio Graziotto
Gli atti degli amministratori di società sono pertinenti quando sono strumentali rispetto all'oggetto sociale
Per valutare la pertinenza di un atto degli amministratori rispetto all'oggetto sociale, non è sufficiente né il criterio dela astratta previsione statutaria dell'atto posto in essere, né il criterio della conformità dell'atto all'interesse sociale, ma il criterio della strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale, e questo va inteso come la specifica attività economica concordata dai soci nel contratto sociale, cioè nell'atto costitutivo, in vista dello scopo di lucro da perseguire.
Il commissario straordinario di una SPA ricorre in cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello con cui venivano accolte le impugnazioni proposte dalla compagnia assicurativa contro la domanda di responsabilità degli amministratori di diritto e di fatto della società e dei sindaci, e l'abuso di direzione unitaria del gruppo di società.
La Corte di Appello rilevava che l'azione era stata configurata con riguardo a un depauperamento patrimoniale conseguente a una complessa operazione di cessione di marchi, di vendita del magazzino e di impegno all'acquisto del complesso industriale.
Il Tribunale ritenne sussistente il danno di 10 milioni di euro, con la responsabilità dei sindaci nella misura del 30% (con l'obbligo assicurativo della compagnia, terza chiamata dai sindaci), e degli amministratori di diritto e di fatto nella misura del 70%.
La Corte di Appello sovvertiva la pronuncia, ricostruendo (per la fase ideativa) le operazioni all'interno di un più ampio contesto di riorganizzazione aziendale, mentre per la fase esecutiva il giudice territoriale rilevava l'adozione di una strategia alternativa a seguito dell'andamento del mercato e della ritardata integrazione del polo progettato che avevano determinato l'insuccesso già in fase previsionale del progetto.
La SPA ricorrente si affida a tre motivi, ma la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
La Cassazione ha affermato che gli atti compiuti dagli amministratori di società vanno valutati con riferimento alla loro strumentalità, diretta o indiretta, rispetto all'oggetto sociale, e a tal fine l'oggetto sociale va inteso come la specifica attività economica concordata dai soci nel conratto sociale, cioè nell'atto costitutivo, in vista dello scopo di lucro da perseguire.
Non è invece sufficiente né il criterio della astratta previsione statutaria dell'atto posto in essere, né il criterio della conformità dell'atto all'interesse sociale.
La Suprema Corte ha poi ribadito che all'amministratore non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico: a tal fine, il giudizio dell'amministratore può solo vertere sulla diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere e la eventuale omissione delle cautele, verifiche e informazioni, normalmente richieste per quel tipo di scelta, operata nelle specifiche circostanze e modalità.
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Studio Graziotto
- Cass. 3409/2013
- Cass. 1783/2015
- Cass. 17696/2006
- Cass. 13928/2015
- Cass. 21152/2014
- Cass. 13457/2012
- Cass. 2805/2011
Codice civile
Vigente al: 09-04-2017
Art. 2384 - Poteri di rappresentanza
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.