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Presupposti di fatto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo da provare avanti al giudice di merito

Presupposti di fatto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo da provare avanti al giudice di merito

Pur non potendo sindacare le scelte imprenditoriali, compete al giudice del merito verificare l'effettività della riorganizzazione addotta dal datore di lavoro per giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Un impiegato amministrativo di una SRL impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ritenendolo carente dei presupposti.

In primo grado, il Tribunale riteneva illegittimo il licenziamento in quanto privo di giustificato motivo oggettivo; la SRL proponeva appello ma la Corte di Appello lo rigettava sulla base dei seguenti argomenti:«la causale dedotta per legittimare l'intimato recesso era una situazione sfavorevole del settore sanitario non meramente contingente con conseguente chiusura del reparto di fisiocinesiterapia a seguito della sospensione della prestazioni a carico del SSN dall'Ottobre del 2009 e dall'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni, nonché dalla riduzione drastica dei ricavi aziendali e dalla necessità di disporre un nuovo assetto organizzativo per una più economica gestione dell'impresa. La Corte rilevava che la chiusura del reparto di fisiocinesiterapia a seguito della sospensione delle prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale era stato un provvedimento temporaneo e contingente poi revocato e che il recesso era intervenuto appena 15 gg. prima della cessazione degli effetti della detta sospensione. Circa le difficoltà economiche dedotte dall'impresa le stesse non erano state dimostrate non essendo neppure emerso che il budget per l'anno 2010 fosse effettivamente inferiore a quello degli anni precedenti né la correlazione tra la risoluzione del rapporto e la pretesa sfavorevole congiuntura economica; non era stata neppure dimostrata la natura definitiva e non transitoria della contrazione aziendale posto che le testimonianze avevano solo genericamente riferito che erano stati licenziati due fisioterapisti e che per il reparto vi era stata una riduzione di orario che era durato nel tempo».

La SRL propone ricorso per la cassazione della sentenza.

La Suprema Corte ribadisce che l'accertamento dei fatti fissati dalla legge per il recesso per giustificato motivo oggettivo compete al Giudice del merito, e tale accertamento risulta già esaurientemente effettuato dalla Corte di Appello.

Nel caso esaminato, è sicuramente risultato importante che la chiusura del reparto, a seguito della sospensione delle prestazioni coperte dal servizio sanitario nazionale, era risultata temporanea, tanto che due settimane dopo il licenziamento la sospensione cessava.

Ma il punto centrale è risultato essere quello probatorio da parte del datore di lavoro, il quale non ha adeguatamente dimostrato che ricorressero i presupposti del giustificato motivo oggettivo determinato da «ragioni tecniche, organizzative e produttive» che solo la parte datoriale è in grado di dimostrare adeguatamente.

Parole chiave: #licenziamento, #giustificatomotivooggettivo, #fulviograziotto, #scudolegale

Studio Graziotto

LEGGE 15 luglio 1966, n. 604

Norme sui licenziamenti individuali

Vigente al: 22-04-2017

Art. 1

Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo.

Art. 2

1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.

3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti.

Art. 3

Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

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