Avv. Fulvio Graziotto
Se si sconvolge l'ordinario stile di vita sono risarcibili i danni non patrimoniali da immissioni sonore
La condotta colpevole del Comune che non esercita i poteri di vigilanza dopo la concessione del suolo pubblico ne determina la responsabilità e deve rispondere dei danni non patrimoniali per lo sconvolgimento dell'ordinario stile di vita.
Una famiglia proponeva citazione nei confronti del Comune e di un comitato per i festeggiamenti del Santo patrono chiedendo di condannarli al risarcimento dei danni, in conseguenza del posizionamento del palco a meno di un metro dalla propria abitazione.
Oltre ad aver ostacolato l'accesso, e aver determinato immissioni sonore a turbativa della vita domestica, addebitava al Comune anche la responsabilità per non averlo fatto smontare una volta finiti i festeggiamenti, e aver conseguentemente consentito che fosse utilizzato per giochi e schiamazzi da parte dei ragazzi locali.
Il comune contestava il fondamento della domanda, sostenendo di non aver alcun obbligo di vigilanza: il suo intervento istituzionale si era esaurito con il rilascio della concessione amministrativa per l'installazione della pedana sul suolo pubblico.
Il Tribunale adito rigettava le domande degli attori, ma in secondo grado la Corte di Appello le accoglieva.
Il Comune propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, affidandosi a tre motivi.
Il ricorso viene rigettato dalla Suprema Corte.
La Cassazione ha messo in evidenza che quanto chiedevano gli attori non era una censura all'esercizio del potere amministrativo in sede di rilascio della concessione di suolo pubblico, ma il mancato esercizio dei poteri di vigilanza successivi su come sarebbe stato utilizzato il palco.
Gli attori non hanno invocato la tutela di interessi legittimi, ma la violazione di diritti soggettivi assoluti, i quali - ad esclusione dei casi in cui si verta in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (che qui non ricorre) - ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario.
La lesione dei diritti soggettivi degli attori derivava dalla condotta - e non dal provvedimento - del Comune, e nel caso di specie non è stato chiesto alcun risarcimento del danno biologico, ma quello - non patrimoniale - a fronte dello sconvolgimento dell'ordinario stile di vita, danno che è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato.
Ed è risarcibile in quanto trattasi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è rafforzata dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art.. 8).
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Studio Graziotto
- Cass. 20927/2015
- Cass. 26899/2014
- Cass. 20698/2013
Costituzione della Repubblica Italiana
Vigente al: 22-04-2017
Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità
Codice civile
Vigente al: 22-04-2017
Art. 2059 - Danni non patrimoniali
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.