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Per conservare il diritto sul marchio ed evitare la decadenza è necessario l'uso effettivo

Per conservare il diritto sul marchio ed evitare la decadenza è necessario l'uso effettivo

In tema di marchio nazionale, la mera rinnovazione della registrazione non costituisce uso del marchio e non ne impedisce, quindi, la decadenza.

L'attore che agisce per la declaratoria di decadenza di un marchio registrato può assolvere l'onere di provare il non uso nell'intero territorio nazionale anche in via indiretta e presuntiva, purché con la prova di circostanze significative e concordanti.

Una società indiana aveva acquisito nel 2002 il ramo d'azienda motoveicoli della Innocenti, incluso il marchio "Lambretta".

Nel 2007 una società olandese depositava domande di registrazione con lo stesso termine, e la società indiana si rivolgeva al Tribunale, e la Corte di Appello riteneva decaduto il marchio per mancato uso.

La società indiana ricorre per cassazione, che rigetta il ricorso.

La vicenda riguarda un marchio registrato in anni risalenti: nella disciplina anteriore alla riforma del 1992 , la decadenza per non uso si verificava dopo tre anni, quindi nel caso di specie dalla cessazione dell'importazione, avvenuta nel 1985.

Attualmente la decadenza è disciplinata dall'art. 24 del Codice della proprietà industriale, che prevede un periodo di cinque anni.

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Studio Graziotto
  1. Cass. 24637/2008
  2. Cass. 2866/1984
  3. Cass. 4434/1977
  4. Cass. 5334/1977

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30

Codice della proprietà industriale

Vigente al: 27-05-2017

Art. 24 - Uso del marchio

1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. 1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l'Italia e registrato ai sensi dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade il termine per l'Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il rifiuto provvisorio di cui all'articolo 171 o, qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione internazionale in modo definitivo.

2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.

3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.

4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.

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