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L'estinzione della società non impedisce l'azione del fisco nei confronti dei soci

L'estinzione della società non impedisce l'azione del fisco nei confronti dei soci

L'interesse dell'Erario ad agire nei confronti dei soci di una società estinta ha natura dinamica, e i soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata anche se non abbiano goduto di alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

Incombe sull'Amministrazione Finanziaria l'onere di provare che il contribuente abbia rifiutato di esibire i documenti richiesti.

L'estinzione della società determina l'intrasmissibilità delle sanzioni in virtù del principio della responsabilità personale.

Una SRL veniva sottoposta ad accertamento induttivo ai fini IVA, IRAP e imposte dirette per non aver presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2003 al 2005.

La contribuente impugnava gli avvisi di accertamento sostenendo che le dichiarazioni fossero state presentate tardivamente per ragioni imputabili esclusivamente all'intermediario incaricato della trasmissione telematica.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, annullando anche le sanzioni irrogate alla società a fronte della dichiarazione di responsabilità rilasciata all'intermediario.

L'Ufficio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di appello, che viene rigettato.

Questa decisione della Suprema Corte è importante perché affronta alcuni aspetti ricorrenti nel contenzioso tributario relativo alle società.

Anzitutto, ricorda che incombe sull'Amministrazione Finanziaria l'onere di provare che il contribuente abbia rifiutato di esibire i documenti richiesti in occasione delle attività di accertamento.

Poi consolida il principio, affermato dalle Sezioni Unite, che i soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata anche se non abbiano goduto di alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione, che l'interesse dell'Erario ad agire nei confronti dei soci di una società estinta ha natura dinamica e che, pertanto, sussiste l'interesse ad agire nei confronti dei soci anche in vista di potenziali sopravvenienze attive future.

Da ultimo, conferma che l'estinzione della società determina l'intrasmissibilità delle sanzioni in virtù del principio della responsabilità personale.

Parole chiave: #accertamento, #ricorso, #sanzioni, #societàestinta, #successionedeisoci, #fulviograziotto, #scudolegale

Studio Graziotto
  1. Cass. 15295/2014
  2. Cass. 710/2016
  3. Cass. 15762/2016
  4. Cass. 6070/2013 e 6072/2013, Sezioni Unite
  5. 16960/2016, Sezioni Unite

In senso contrario:

  1. Cass. 13259/2015
  2. Cass. 2444/2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Vigente al: 04-06-2017

Art. 52 - Accessi, ispezioni e verifiche

(...omissis...) 5. I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione. (...omissis...)


DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

Vigente al: 04-06-2017

Art. 8 - Intrasmissibilità della sanzione agli eredi

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.


DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

Vigente al: 04-06-2017

Art. 7 - Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie

1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.

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