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Il reato di contraffazione richiede la semplice imitazione idonea a trarre in inganno

Il reato di contraffazione richiede la semplice imitazione idonea a trarre in inganno Il reato di contraffazione è configurabile con la semplice imitazione del marchio, anche se non registrato o riconosciuto, se l'imitazione è idonea a trarre in inganno gli acquirenti.

Gli interessi tutelati dalle norme di diritto pubblico (penali, tributarie e amministrative) sono differenti rispetto alla tutela posta a presidio degli interessi dei produttori in ambito civile.

Il Tribunale del Riesame rigettava la richiesta di riesame del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero, in relazione al reato di cui agli articoli 110 e 473 del codice penale, a seguito del quale furono sequestrati 7234 reperti recanti un marchio con evidente somiglianza dell'immagine delle etichette dei cartellini rispetto a quella di un'azienda concorrente.

Il ricorrente solleva due motivi di impugnazione dell'ordinanza, lamentando «l'inosservanza e l'erronea applicazione della

legge penale (articolo 606, comma 1, lettere b), del codice di procedura penale), sul rilievo che il tribunale avrebbe ritenuto la rilevanza penale del fatto ascrivibile, secondo la prospettazione del ricorrente, non al paradigma normativo di cui all'articolo 517 del codice penale, come infatti erroneamente ritenuto dal tribunale, quanto piuttosto rientrante, se del caso, nell'area dell'illecito civile di concorrenza sleale ex articolo 2598 del codice civile», nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

La Cassazione ritiene il ricorso infondato.

Nell'affrontare la questione la Suprema Corte ha ricordato la diversità degli interessi tutelati dalle norme di diritto pubblico (penali, tributarie e amministrative) rispetto alla tutela posta a presidio degli interessi dei produttori in ambito civile.

In particolare, la Cassazione ha ricordato che il reato di contraffazione è configurabile con la semplice imitazione del marchio, anche se non registrato o riconosciuto, se l'imitazione è idonea a trarre in inganno gli acquirenti.

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Studio Graziotto
  1. Cass. 7720/1996, Sez.5
  2. Cass. Civ. 582/1976, Sezioni Unite

Codice Penale

Vigente al: 17-06-2017

Art. 473 - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffati o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffati o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.


Codice Civile

Vigente al: 17-06-2017

Art. 2598 - Atti di concorrenza sleale

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

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