Avv. Fulvio Graziotto
I principi contabili sono rilevanti per la bancarotta impropria da falso in bilancio
Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria da falso in bilancio, i principi contabili sono criteri tecnici generalmente accettati che consentono una corretta appostazione e lettura delle voci del bilancio, dai quali, pertanto, ci si può discostare solo fornendo adeguata informazione e giustificazione.
La Corte di Appello confermava la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto un amministratore colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta impropria da falso in bilancio e bancarotta semplice per avere aggravato il dissesto, non richiedendo il fallimento, in relazione a una SRL, dichiarata fallita di cui era stato amministratore unico, e quale presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore di altra SRL beneficiata dalle distrazioni.
Il curatore aveva spiegato che ilcredito vantato dalla fallita verso altra società riconducibile all'imputato era chiaramente inesigibile fin da un paio di anni prima della dichiarazione di fallimento.
L'imputato propone ricorso in Cassazione affidandosi a cinque motivi, ma la Suprema Corte rigetta il ricorso.
La Suprema Corte ha ribadito che, ai fini del reato di bancarotta impropria da falso in bilancio, i principi contabili sono rilevanti e vanno intesi quali criteri tecnici generalmente accettati che consentono una corretta formazione e lettura delle voci di bilancio.
Principi contabili dai quali ci si può discostare solo fornendo una adeguata informazione e giustificazione.
Il reato è stato ritenuto configurabile anche perché l'omessa svalutazione aveva consentito di proseguire l'attività senza rilevare il patrimonio negativo e, conseguentemente, si è mancato di provvedere alla sua ricapitalizzazione o alla messa in liquidazione (o alla richiesta di fallimento).
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Studio Graziotto
- Cass. 22474/2016 Sezioni Unite
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa
Vigente al: 24-06-2017
Art. 223 - Fatti di bancarotta fraudolenta
Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:
1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.
2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.