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Per azioni di procedure di insolvenza avviate in Italia Giudice italiano competente anche per convenuti esteri

Per azioni di procedure di insolvenza avviate in Italia Giudice italiano competente anche per convenuti esteri

L'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 L.F. esperita dal curatore fallimentare ha caratteristiche e finalità differenti dall'azione revocatoria esperibile dal creditore ex art. 2901 c.c.

Per l'azione revocatoria ex art. 66 L.F. esperita in procedure concorsuali avviate in Italia, sussiste la giurisdizione del Giudice italiano anche relativamente ai convenuti esteri.

Nell'ambito di una procedura fallimentare avviata in Italia, il curatore proponeva azione revocatoria per recuperare beni costituiti - dai falliti - in un trust in pregiudizio dei creditori.

Alla richiesta di declaratoria di inefficacia degli atti di conferimento nel trust da parte della società fallita alla banca con sede a Malta, quest'ultima contstava la giurisdizione del giudice italiano.

Le Sezioni Unite della Cassazione, investite del regolamento di giurisdizione, rigettano l'eccezione di incompetenza e affermano la giurisdizione del giudice italiano.

L'aspetto chiave esaminato dalle Sezioni Unite è la qualificazione sostanziale dell'azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare al fine di recuperare quanto sottratto in pregiudizio dei creditori.

Avendo il curatore proposto azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., si trattava di stabilire se la stessa assumesse caratteristiche tali da poterla qualificare come azione direttamente derivante da una procedura di insolvenza, e conseguentemente attrarla alla competenza giurisdizionale del Giudice fallimentare in base al Reg. CE n. 1346/2000 (artt. 3 e 25).

Qualificazione che, in ragione delle finalità perseguite dall'azione, rientra in pieno nell'ipotesi di azione direttamemnte derivante dalla procedura, e ad essa strettamente connessa.

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Studio Graziotto
  1. Cass. 29420/2008, Sezioni Unite
  2. Corte di Giustizia Europea, C-133/78
  3. Corte di Giustizia Europea, C-339/07
  4. Corte di Giustizia Europea, C-213/10
  5. Corte di Giustizia Europea, C-157/13
  6. Corte di Giustizia Europea, C-295/13

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

Vigente al: 10-10-2017

Sezione III Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 66 - Azione revocatoria ordinaria

Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.


Codice Civile

Vigente al: 10-10-2017

Sezione II Dell'azione revocatoria

Art. 2901 - Condizioni

Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.

L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.


REGOLAMENTO (CE) N. 1346/2000 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza

Vigente al: 10-10-2017

Articolo 3 - Competenza internazionale

1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria. 2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio. 3. Se è aperta una procedura di insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione. 4. Una procedura d'insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 può aver luogo prima dell'apertura di una procedura principale d'insolvenza di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti casi: a) allorché, in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si può aprire una procedura d'insolvenza di cui al paragrafo 1, ovvero b) allorché l'apertura della procedura territoriale d'insolvenza è richiesta da un creditore il cui domicilio, residenza abituale o sede è situata nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione, ovvero il cui credito deriva dall'esercizio di tale dipendenza.

Articolo 25 - Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni

1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16, nonché, il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 31 a 51 eccezion fatta per l'articolo 34, secondo comma, della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione a detta convenzione. La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice. La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla richiesta d'apertura di una procedura d'insolvenza. 2. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 si effettuano secondo le disposizioni della convenzione di cui al paragrafo 1, ove questa si applichi. 3. Gli Stati membri non sono obbligati a riconoscere ed a rendere esecutiva una decisione di cui al paragrafo 1 che abbia come effetto una limitazione della libertà personale o del segreto postale.

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