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Interessi del mutuo non dovuti se il tasso di mora supera il tasso soglia di usura

Interessi del mutuo non dovuti se il tasso di mora supera il tasso soglia di usura In tema di contratto di mutuo, il superamento del tasso soglia al di là del quale gli interessi devono essere considerati usurari riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori.

Una banca si insinuava al passivo di un fallimento, ma veniva ammessa solo per la quota capitale di un mutuo erogato alla società fallita.

Il Giudice Delegato aveva infatti ritenuto nulla la pattuizione degli interessi moratori in misura superiore al tasso soglia di usura.

La banca, dopo aver proposto opposizione - che veniva rigettata dal Tribunale - propone ricorso in cassazione, che lo rigetta.

La Suprema Corte ribadisce il principio che in tema di usura il superamento del tasso soglia può avvenire anche per i tassi moratori.

L'usura originaria (cioè quella sussistente al momento della pattuizione iniziale) è configurabile anche quando il tasso di mora stabilito nel contratto è superiore al tasso soglia. Parole chiave: #banca, #interessi, #mutuo, #nullità, #tassosoglia, #usura, #fulviograziotto, #scudolegale Studio Graziotto

  1. Cass. 14899/2000
  2. Cass. 5324/2003
  3. Cass. 5598/2017

Codice Civile

Vigente al: 15-10-2017

Art. 1815 - Interessi

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.

Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.


LEGGE 7 marzo 1996, n. 108

Disposizioni in materia di usura

Vigente al: 15-10-2017

ART. 1

1. L'articolo 644 del codice penale esostituito dal seguente: "ART. 644. - (Usura).-Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle con- crete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari: 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni".

2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato.

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