Il Decreto Legislativo è suddiviso in tre titoli: il primo detta disposizioni di principio e le definizioni, il secondo riguarda le richieste ricevute dall’estero, e il terzo titolo disciplina la procedura attiva nel caso di richiesta avanzata dalle autorità Italiane.
Attraverso l’OEI l’autorità giudiziaria di uno Stato membro può richiedere all’autorità giudiziaria di un altro Stato membro atti investigativi finalizzati all’acquisizione di prove per reati con disciplina armonizzata a livello dell’UE, anche in relazione a procedimenti tributari.
Nella procedura passiva sono previste facoltà attribuite al difensore, che ha diritto di assistere all’esecuzione dell’atto e ad essere informato con le modalità e tempi previsti dalle disposizioni interne, e può avanzare opposizione entro un breve termine.
Vigente al: 13-11-2017
Testo del D. Lgs. 108/2017
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