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Risarcimento per violazione della personalità su Internet azionabile nello Stato centro dei propri interessi

Risarcimento per violazione della personalità su Internet azionabile nello Stato centro dei propri interessi Nel contesto specifico di Internet, in un procedimento riguardante una persona fisica, che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, si ritiene lesa deve avere la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei propri interessi e non dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet. La domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata sollevata nell’ambito di una controversia promossa da soggetti estoni (una società e una sua dipendente) in merito a domande di rettifica di dati asseritamente inesatti pubblicati sul sito Internet di una società svedese (si trattava di una cd. "black-list"), di rimozione di commenti in un forum di discussione sul sito della società svedese, e di risarcimento del danno asseritamente subito.

In primo grado, il giudice estone adito riteneva irricevibile la domanda in quanto «non è possibile applicare l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, in quanto dal ricorso non risulterebbe che il danno si sia verificato in Estonia. I dati e i commenti controversi sarebbero redatti in lingua svedese e non sarebbero comprensibili da persone residenti in Estonia senza traduzione. La comprensione dei dati di cui trattasi dipenderebbe dal contesto linguistico. Il verificarsi del danno in Estonia non sarebbe stato provato e l’indicazione del fatturato in corone svedesi lascerebbe intendere che tale danno sia stato causato in Svezia. Il fatto che il sito Internet controverso sia accessibile in Estonia non potrebbe automaticamente giustificare l’obbligo di sottoporre la causa civile a un giudice estone»

La questione rimessa alla Corte UE riguarda l’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Nell'inquadrare il contesto normativoper affrontare la questione, la Corte si richiama al considerando n.16 del Regolamento: «Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione».

E' importante osservare anche che «a norma del regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro». Parole chiave: #azionerisarcitoria, #competenzagiurisdizionale, #responsabilitàextracontrattuale, #fulviograziotto, #scudolegale Studio Graziotto

  1. Corte di Giustizia Europea, C-228/11
  2. Corte di Giustizia Europea, C-305/13
  3. Corte di Giustizia Europea, C-352/13
  4. Corte di Giustizia Europea, C-335/15
  5. Corte di Giustizia Europea, C-68/93
  6. Corte di Giustizia Europea, C-61/95
  7. Corte di Giustizia Europea, C-509/09
  8. Corte di Giustizia Europea, C-161/10
  9. Corte di Giustizia Europea, C-685/11

REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2012

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Vigente al: 12-02-2018

SEZIONE 2 - Competenze speciali

Articolo 7

Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

  • nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
  • nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

3) qualora si tratti di un’azione di risarcimento danni o di restituzione nascente da illecito penale, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è esercitata l’azione penale, sempre che secondo la propria legge tale autorità giurisdizionale possa conoscere dell’azione civile;

4) qualora si tratti di un’azione per il recupero, sulla base del titolo di proprietà, di un bene culturale ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 93/7/CEE, avviata dal soggetto che rivendica il diritto di recuperare il bene in questione, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui si trova il bene culturale quando viene adita l’autorità giurisdizionale;

5) qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata;

6) qualora si tratti di una controversia proposta contro un fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il trust ha domicilio;

7) qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l’assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti all’autorità giurisdizionale nell’ambito della cui competenza il carico o il nolo a esso relativo:

a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento; o

b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o altra garanzia, purché la presente disposizione si applichi solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un interesse sul carico o sul nolo o aveva un tale interesse al momento dell’assistenza o del salvataggio.

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