La Suprema Corte conferma la condanna dell'amministratore unico di una SRL per il reato di omesso versamento IVA, evasa per compensazione tra IVA a debito sulle cessioni effettuate e IVA a credito sugli acquisti, il tutto riconducibile al precedente amministratore.
Per la Corte, gli amministratori che subentrano sono tenuti a un parametro di diligenza minimo, che comprende una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi.
Chi assume la carica senza svolgerla, si espone volontariamente alle conseguenze che possono derivare da inadempienze pregresse.
Dette conseguenze possono non essere limitate a quelle di carattere penale, potendosi estrinsecare in conseguenze anche sotto il profilo civilistico, derivanti dalla mancata azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori.
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Studio Graziotto
- Cass. 34927/2015
- Cass. 30492/2015
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Vigente al: 25-02-2018
Art. 10-ter - Omesso versamento di IVA
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.