Avv. Fulvio Graziotto
Compete anche al socio amministratore di SRL il diritto di informazione e controllo
Gli amministratori ai quali sia precluso, da altri coamministratori o componenti del consiglio di amministrazione, l'esercizio del diritto-dovere di ispezione e di informazione - costituente implicito portato delle prerogative della carica - potranno agire a loro tutela, facendo valere anche l'impossibilità di diligente adempimento dell'incarico gestorio, ove lasciati all'oscuro delle vicende sociali e, dunque, per la stessa esigenza di adempiervi fedelmente e non incorrere in responsabilità.
Nel pronunciarsi sull'eccezione sollevata circa l'insussistenza di un diritto di ispezione, in quanto soci-amministratori, la Suprema Corte richiama il dettato legislativo, cioè l'art. 2476, secondo comma, codice civile che attribuisce ai "soci che non partecipano all'amministrazione" il diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, nonché di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi alla gestione societaria.
Per la Cassazione, l'art. 2476 c.c. va inteso nel senso «evidente che il diritto amministrativo, in tal modo concesso al socio di società a responsabilità limitata, dà per scontata l'appartenenza in iure a chi amministra la società di simili, ed ancor più intensi, diritti, in quanto diretti artefici di quegli affari, nonché redattori e custodi di quei libri e documenti».
La Corte rimarca la differenza rispetto alla disciplina della SPA rispetto alla SRL, che attribuisce «espressamente al socio di s.r.l. (a differenza che a quello di s.p.a.) il diritto di ispezione e di informazione sulle vicende e sulla documentazione societaria, ciò ha fatto in vista della natura personalistica del tipo, nonché dell'automatica appartenenza di tali diritti ai soci che abbiano pure la gestione sociale».
Ma ciò non esclude affatto, ed anzi conferma, che tanto meno potrà essere negato il diritto di ispezione e di informazione a questi ultimi, quale diritto-dovere costituente implicito portato delle prerogative della carica.
Con la conseguenza che, qualora l'esercizio di tale diritto-dovere sia precluso da altri, in ispecie coamministratori o componenti del consiglio di amministrazione, essi potranno agire a loro tutela, facendo valere anche l'impossibilità di diligente adempimento dell'incarico gestorio, ove lasciati all'oscuro delle vicende sociali e, dunque, per la stessa esigenza di adempiervi fedelmente e non incorrere in responsabilità.
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Studio Graziotto
- Cass. 25058/2013
- Cass. 1028/2012
- Cass. 16810/2008
- Cass. 19492/2007
- Cass. 9103/2003
- Cass. Penale 47307/2016
Codice civile
Vigente al: 06-03-2018
Art. 2476 - Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purchè vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purchè non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.
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