Avv. Fulvio Graziotto
Quando ai servizi a un cliente estero prestati dalla capogruppo subentra la controllata
Se, dopo la stipula di un contratto con una società estera, la società italiana costituisce una società da essa interamente partecipata, la quale presta al cliente estero alcuni servizi precedentemente resi dalla capogruppo, non può parlarsi di automatico subentro in via di fatto nel contratto, che si verifica solo in presenza delle ipotesi previste dalla normativa.
Per la cessione del contratto occorre la stessa forma del contratto ceduto.
Il fallimento di una società, interamente partecipata da altra società, citava una società di diritto inglese per vederla condannare al pagamento di servizi di riparazione e manutenzione di imbarcazioni.
La società estera proponeva regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 codice di procedura civile, per accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano; l'eccezione era fondata su una clausola del contratto precedentemente siglato dalla capogruppo, col quale le parti avevano assogettato lo stesso alla legge inglese e alla giurisdizione delle corti inglesi qualsiasi disputa.
Sebbene l'attività di manutenzione e riparazione fosse stata svolta per anni dalla capogruppo, successivamente alla firma del contratto veniva costituita la partecipata (poi fallita), la quale aveva poi svolto le prstazioni per il cliente estero.
Le Sezioni Unite, esaminato il caso, hanno riconosciuto la sussistenza della giurisdizione italiana e, conseguentemente, rigettato il ricorso.
Nel caso deciso, la società estera aveva richiamato anche una decisione della Corte di Giustizia dell'Uniione Europea, che si era pronunciata in un caso relativo a una polizza di carico stipulata tra un caricatore e il vettore: la clausola che attribuiva la competenza giurisdizionale era stata ritenuta efficace anche nei confronti del terzo portatore della polizza, ma ciò poiché il portatore della polizza doveva - in base al diritto nazionale vigente - considerarsi subentrato nei diritti e negli obblighi del caricatore della merce.
In sintesi, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ricordato che non può parlarsi di automatico subentro in via di fatto nel contratto, che si verifica solo in presenza delle ipotesi previste dalla normativa.
Hanno anche ricordato che per la cessione del contratto occorre la stessa forma del contratto ceduto, che nel caso di specie era quella scritta.
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Studio Graziotto
- Cass. 12384/1999
- Cass. 1216/1993
- Corte di Giustizia Europea, C-387/98
Codice di procedura civile
Vigente al: 11-03-2018
Art. 41 - Regolamento di giurisdizione
Finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367.
La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finchè la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.
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