Nell’ambito di una controversia tra due società francesi da un lato, e l’amministrazione finanziaria francese, dall’altro, è stata presentata domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione degli articoli 49 e 63 TFUE nonché dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2003/123/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 2003.
La questione sorgeva in merito al rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria francesedi esentare dalla ritenuta alla fonte dividendi distribuiti dalla società figlia alla società madre.
- Corte di Giustizia Europea, Timac Agro Deutschland, C‑388/14
- Corte di Giustizia Europea, Euro Park Service, C‑14/16
- Corte di Giustizia Europea, Lankhorst-Hohorst, C‑324/00
- Corte di Giustizia Europea, Commissione/Belgio,Commissione/Belgio, C‑478/98
- Corte di Giustizia Europea, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, C‑196/04
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1990
concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi
Non più in vigore
Articolo 1
1. Ogni Stato membro applica la presente direttiva:
- alla distribuzione degli utili percepita da società di questo Stato membro e provenienti dalle loro filiali di altri Stati membri;
- alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a società di altri Stati membri di cui esse sono filiali.
2. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi.
Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011
concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (rifusione)
Vigente al: 14-03-2018
Articolo 1
1. Ogni Stato membro applica la presente direttiva:
a) alla distribuzione degli utili percepiti da società di questo Stato membro e provenienti dalle loro filiali di altri Stati membri;
b) alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato membro a società di altri Stati membri di cui esse sono filiali;
c) alla distribuzione degli utili percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la stabile organizzazione;
d) alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato membro a stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato membro di cui sono società figlie.
2. La presente direttiva non pregiudica l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi.
TFUE
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
Vigente al: 14-03-2018
Articolo 49 (ex articolo 49 del TUE)
Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.
Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.