Una società italiana conveniva in giudizio una società tedesca per irichiedere il risarcimento dei danni in relazione al mancato ritiro di motori ordinati.
La società tedesca si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in virtù di una clausola contenuta nell'accordo di sviluppo sottoscritto dalle parti che prevedeva la scelta del foro di Monaco di Baviera; l'attrice italiana eccepiva che il foro non risultava essere pattuito in via esclusiva, e che, in ogni caso, on si trattava di sindacare l'accordo e le relative obbligazioni, ma la domanda risarcitoria per il mancato ritiro dei motori ordinati.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di carenza di giurisdizione italiana sollevata dalla convenuta tedesca, e disponeva consulenza tecnica d'ufficio relativamente ai danni.
Mentre la causa veniva trattenuta in decisione, la società tedesca proponeva regolamento preventivo di giurisdizione avanti le Sezioni Unite della Cassazione, e nel frattempo la società italiana falliva, ma successivamente il fallimento veniva revocato.
Esaminata la questione, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice italiano.
- Cass. 25798/2009
Codice di procedura civile
Vigente al: 21-03-2018
Art. 41- Regolamento di giurisdizione
Finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367.
La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finchè la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.
Regolamento (CE) n. 44/2001
del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Vigente al: 21-03-2018
Articolo 5
La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
b) i fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);
2) in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;
4) qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell'azione civile;
5) qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata;
6) nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il trust ha domicilio;
7) qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo:
a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento o
b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un'altra garanzia
questa disposizione si applica solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un diritto sul carico o sul nolo o aveva un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio.
Articolo 28
1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.
2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.