I figli di secondo letto citavano in giudizio i figli di primo letto del loro padre comune, ai quali erano intestate le quote sociali di una SRL avente ad oggetto attività di import-export.
Sebbene le quote sociali fossero intestae ai figli di primo letto, i proventi erano stati destinati dal padre anche al mantenimento del nuovo nucleo familiare.
Il genitore si era attivato per assicurare parte delle quote sociali anche ai nuovi figli, ed aveva stipulato per loro conto un preliminare di cessione delle quote sociali col quale i figli di primo letto si erano obbligati a trasferire parte delle loro quote per un corrispettivo che era già stato integralmente versato, come risultava dalla quietanza rilasciata contestualmente alla scrittura.
I figli di primo letto convenuti in giudizio non avevano però dato seguito al preliminare, e dopo la morte del padre avevano escluso gli attori dalla partecipazione ad ogni provento dell'impresa fondata dal padre.
Stante l'accertamento incidentale della nullità del preliminare, rilevato dal Tribunale, la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dagli attori veniva rigettata ma - in accoglimento della deomanda di ripetizione di indebito - il Tribunale condanna i convenuti alla restituzione della somma quietanzata nel preliminare.
- Cass. 14091/2000
- Cass. 10231/2013
- Cass. 6877/2002, Sezioni Unite Civili
- Cass. 14828/2012, Sezioni Unite Civili
Codice civile
Vigente al: 24-03-2018
Art. 1346 - Requisiti
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
Art. 1418 - Cause di nullità del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.
Codice di procedura civile
Vigente al: 24-03-2018
Art. 221 - Modo di proposizione e contenuto della querela
La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finchè la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.
E' obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.
Art. 222 - Interpello della parte che ha prodotto la scrittura
Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa; se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione.