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Il contratto di lavoro a tempo determinato deve essere necessariamente sottoscritto anche dal lavoratore

Il contratto di lavoro a tempo determinato deve essere necessariamente sottoscritto anche dal lavoratore

La clausola appositiva del termine nel contratto di lavoro a tempo determinato richiede la forma scritta ad substantiam ed è insuscettibile di esser provata a mezzo testi.

In mancanza della sottoscrizione del contratto anche da parte del lavoratore, in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto, l'espletamento di attività lavorativa comprova la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro, ma non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto. Ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta - prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi - della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto.

Non è sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, anche se seguita dall'espletamento di attività lavorativa, perché non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro.

La Suprema Corte ha precisato che nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato, la mancata sottoscrizione del contratto anche da parte del lavoratore prima o contestualmente all'inizio del rapporto, non comporta alcuna accettazione della durata limitata del rapporto.

Ne consegue la configurabilità di un rapporto dilavoro a tempo indeterminato. Parole chiave: #contrattodilavoro, #formascritta, #lavoroatermine, #sottoscrizione, #tempodeterminato, #fulviograziotto, #scudolegale Studio Graziotto

  1. Cass. 13393/2017
  2. Cass. 4418/2016

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni

Vigente al: 06-05-2018

Art. 19 - Apposizione del termine e durata massima

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.

2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.

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