Avv. Fulvio Graziotto
Nel grado di appello del processo tributario ammissibili i documenti prodotti tardivamente in primo grado
Nel processo tributario il giudice d'appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo alle norme relative al giudizio di primo grado.
La documentazione tardivamente prodotta in primo grado, nuovamente prodotta in appello nel rispetto del termine di costituzione in sede di gravame - deve ritenersi corretta e conforme alla speciale disciplina del rito tributario di cui al d.lgs. 546/92, in base alla quale - diversamente da quanto previsto dall'art.345 u.c. cpc per il rito ordinario - è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello (art.58, 2^co., d.lgs. 546/92 cit.).
In tema di contenzioso tributario, il giudice d'appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di venti giorni liberi prima dell'udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall'art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado.
La società contribuente aveva impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale la quale, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento emessi dall'azienda municipale per la TARSU, perché la CTR aveva basao il proprio convincimento su documentazione irritualmente prodotta dalla municipalizzata in primo grado, e riprodotta in appello entro il termine previsto per il secondo grado di giudizio.
La Cassazione ha ritenuto la decisione della commissione tributaria regionale - di prendere in esame la documentazione tardivamente prodotta in primo grado, in quanto nuovamente prodotta in appello nel rispetto del termine di costituzione in sede di gravame - corretta, essendo conforme alla speciale disciplina del rito tributario di cui al d.lgs. 546/92, in base alla quale è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello.
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Studio Graziotto
- Cass. 24398/2016
- Cass. 3661/2015
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni sul processo tributario
Vigente al: 25-05-2018
Art. 32 - Deposito di documenti e di memorie
1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.
Art. 58 - Nuove prove in appello
1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
2. E' fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.
Art. 61 - Norme applicabili
1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.
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