Il problema posto dal ricorso della Procura Generale riguarda una questione di puro diritto, ovvero la responsabilità dell'ente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, nelle ipotesi di applicazione della particolare tenuità del fatto nei confronti dell'imputato, problema che non trova un'esplicita regolamentazione normativa.
L'art. 8, D. Lgs. 231/2001 non prevede l'applicazione dell'art. 131 bis del codice penale (non punibilità per particolare tenuità del fatto) poiché la relativa disciplina è intervenuta dopo. Le soluzioni al problema sono due: ritenere l'esclusione della responsabilità dell'ente, a titolo di illecito amministrativo derivante da reato, poiché l'art. 8 citato non ricomprende espressamente le cause di non punibilità tra le ipotesi che lascerebbero sussistere la responsabilità dell'ente (così la decisione impugnata); oppure ritenere irragionevole una responsabilità dell'ente nelle ipotesi di estinzione del reato, e non anche nelle ipotesi di reato accertato ma non punibile.
La Suprema Corte ricorda che la sentenza di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis, cod. pen. pur producendo effetti sotto il profilo sanzionatorio (non punibilità) non coinvolge il reato. La decisione infatti esprime un'affermazione di responsabilità, pur senza una condanna, e pertanto non può assimilarsi ad una sentenza di assoluzione, ma lascia intatto il reato nella sua esistenza, sia storica e sia giuridica (cd. cripto condanna).
Ciò nonostante, non ne consegue automaticamente una diretta incidenza (giudicato) della sentenza di applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. nel giudizio relativo alla responsabilità della persona giuridica. Infatti l'art. 651 bis, cod. proc. pen. limita l'effetto della decisione al giudizio civile o amministrativo di danno. L'interprete non può estendere l'effetto di giudicato se non previsto espressamente dalla legge, perché si violerebbe il diritto di difesa della persona giuridica in modo irrimediabile.
- Cass. 21192/2012
Codice penale
Vigente al: 09-06-2018
Art. 131-bis - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.
Codice di procedura penale
Vigente al: 09-06-2018
Art. 651-bis - Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno
1. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
Vigente al: 09-06-2018
Art. 8 - Autonomia delle responsabilità dell'ente
1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.
Art. 66 - Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente
1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.