Avv. Fulvio Graziotto
La testata giornalistica online rientra nella nozione di stampa e il direttore è tenuto a stesse responsabilità
La testata giornalistica online rientra nella nozione di stampa. Il direttore della testata telematica è responsabile per l'eliminazione dei contenuti diffamatori sul web una volta avutane conoscenza, e anche se il contenuto è apparso in forma anonima.
Il Tribunale condannava l'imputato per il delitto di cui all'art. 595, co. 1, 2 e 3, codice penale per aver redatto e pubblicato su un giornale telematico un articolo dal titolo "Il Vizio di Vinicio", con il quale, secondo l'assunto accusatorio, si offendeva, anche con l'attribuzione di fatti determinati, l'onore e la reputazione di V.
La corte di appello, riformando la sentenza del tribunale, assolveva l'imputato con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", revocando le statuizioni civili, disposte dal giudice di primo grado in favore della costituita parte civile.
La parte civile proponeva ricorso per cassazione, che la Corte accoglie.
La pronuncia riconferma il principio che anche il direttore della testata telematica è responsabile per l'eliminazione dei contenuti diffamatori sul web una volta avutane conoscenza, perché la lesione del bene giuridico protetto continua per tutto il tempo di permanenza del contenuto sulla rete ove è liberamente consultabile da un numero potenzialmente illimitato di lettori.
La pronuncia riguardava il caso di una testata online periodica, e questo va tenuto presente ai fini dei differenti obblighi tra le testate periodiche e non.
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Studio Graziotto
- Cass. 52743/2017
- Cass. 31022/2015
- Cass. 15004/2012
- Cass. 43084/2008
- Cass. 31022/2015, Sezioni Unite
Codice Penale
Vigente al: 13-10-2018
Art. 57 - Reati commessi col mezzo della stampa periodica
Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.(
Art. 595 - Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire ventimila.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire cinquemila.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
LEGGE 8 febbraio 1948, n. 47
Disposizioni sulla stampa
Vigente al: 13-10-2018
Art. 1 - Definizione di stampa o stampato
Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
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