La questione era sorta perché una società aveva convenuto in giudizio - avanti al Tribunale ordinario - un Comune chiedendo l'accertamento negativo dell'obbligo di rimborso delle spese per la bonifica e messa in sicurezza di aree appartenenti al patrimonio sociale.
In precedenza, la società aveva impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento col quale il Comune le intimava di adottare gli interventi di mesa in sicurezza e bonifica, ma il T.A.R. aveva annullato l'ordinanza perché non preceduta dall'avviso procedimentale, senza entrare nel merito.
Il Comune comunicava successivamente di avere sostenuto spese per la bonifica, intimandone il pagamento alla società, che ha citato in giudizio il Comune, giudizio poi sospeso in attesa della decisione di appello presso il Consiglio di Stato, al cui esito si è formato l'accertamento giudiziale definitivo in sede amministrativa.
E' però successo che il Giudice ordinario, dopo il deposito degli scritti conclusivi, con ordinanza aveva rimesso la causa sul ruolo disponendo consulenza tecnica d'ufficio, cui seguiva la richiesta di verifica della congruità delle somme pagate dal Comune.
A questo punto, la società proponeva il regolamento preventivo di giurisdizione, prospettando l'esercizio da parte del giudice civile di poteri spettanti solo alla Pubblica Amministrazione e al Giudice Amministrativo: in sostanza, lamentave la violazione del riparto di giurisdizione da parte del giudice civile, il quale avrebbe esercitato sindacato di legittimità sul provvedimento del comune sotto forma di esercizio del potere istruttorio.
Ma il Consesso, oltre a ribadire la competenza del giudice ordinario rispetto a quello amministrativo per la controversia di carattere meramente patrimoniale. ha anche sottolineato che la ricorrente - proponendo il regolamento di giurisdizione - aveva inammissibilmente tentato di utilizzare lo strumento processuale riservato alla pronta definizione delle questioni di giurisdizione per sostanzialmente impugnare il provvedimento di nomina di CTU e di conferimento allo stesso dei quesiti indicati: la questione di giurisdizione era estranea alla causa petendi ed alla pronuncia richiesta, in relazione al provvedimento assunto dal giudice, di valenza istruttoria, che come tale non è dotato di stabilità né connotato da profili decisorietà.
Ed inoltre, in tal modo, la società inammissibilmente cerca di utilizzare lo strumento processuale riservato alla pronta definizione delle questioni di giurisdizione per sostanzialmente impugnare il provvedimento di nomina di CTU e di conferimento allo stesso dei quesiti indicati.
- Cass. SS.UU. 10265/2018
- Cass. SS.UU. 12378/2008
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
Vigente al: 07-11-2018
ART. 253 - oneri reali e privilegi speciali
1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.
2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.
4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.
5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.