Avv. Fulvio Graziotto
Restituzioni per causa di invalidità genetica del contratto rientrano nel potere-dovere del Giudice
Ove venga meno il vincolo contrattuale in conseguenza di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione, ovvero qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto è, in ogni caso, quella di ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033 codice civile.
Rientra nell'ambito del potere/dovere del giudice di individuare una patologia del contratto genetica e più radicale di quella azionata e, quindi, di qualificare diversamente la domanda proposta.
Il caso riguardava un contratto preliminare di compravendita immobiliare, oggetto di successiva domanda di annullamento, accolta dai giudici del merito.
Nel pronunciare l'annullamento, veniva anche disposta la restituzione della somma già versata, richiesta espressamente solo per la domanda di risoluzione e non a quella di annullamento, effettivamente accolta.
Per la Cassazione la tutela accordata è sempre la stessa, anche se le patologie genetiche e funzionali che hanno vulnerato il sinallagma, rendendone necessaria l'attivazione, possono essere diverse.
Il ricorrente in Cassazione lamentava vizio di pronuncia oltre i limiti della domanda: le domande erano state formulate in via subordinata, e la richiesta di restituzione delle somme era stata avanzata solo per la risoluzione contrattuale, non per l'ipotesi di annullamento.
Per tale motivo il Tribunale condannava il promittente venditore a restituire le somme ricevute, ma la Corte di Appello riformava la decisione di primo grado, condannandolo a restituire a sua volta le somme.
Nel caso di specie, ciò che il ricorrente ha chiesto al giudice è la restituzione dell'importo pagato alla controparte in esecuzione del preliminare di vendita immobiliare (in particolare, era stata proposta domanda per ottenere la nullità e/o annullamento del preliminare, fondata anche sulla incapacità della parte).
Se questa è l'utilità concreta che ha inteso perseguire, l'accoglimento della condictio indebiti per la risoluzione del contratto preliminare e non anche per l'ipotesi di annullamento del contratto, non costituisce extrapetizione: rientra nell'ambito del potere/dovere del giudice di individuare una patologia del contratto genetica e più radicale di quella azionata e, quindi, di qualificare diversamente la domanda proposta.
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Studio Graziotto
- Cass. 715/2018
- Cass. 14013/2017
- Cass. 9052/2010
- Cass. 20373/2008
Codice civile
Vigente al: 19-01-2019
Art. 1425 - Incapacità delle parti
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.
Codice di procedura civile
Vigente al: 19-01-2019
Art. 112 - Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
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