Avv. Fulvio Graziotto
Inidoneità degli impianti e dei locali dell'azienda ceduta soggetti al termine di decadenza della vendita
Le irregolarità relative al locale in cui viene esercitata l'attività dell'azienda oggetto di cessione sono rilevanti ai fini dell'inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta ai sensi dell'art. 2556 cod. civ. la mancanza di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività commerciale dedotta in contratto.
Grava sulla parte acquirente l'onere probatorio di aver evidenziato al venditore i supposti difetti nel termine di otto giorni dalla relativa scoperta, e la prova del momento della relativa scoperta.
Le irregolarità relative al locale in cui viene esercitata l'attività dell'azienda oggetto di cessione sono rilevanti ai fini dell'inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta ai sensi dell'art. 2556 cod. civ. la mancanza di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività commerciale dedotta in contratto.
Grava sulla parte acquirente l'onere probatorio di aver evidenziato al venditore i supposti difetti nel termine di otto giorni dalla relativa scoperta, e la prova del momento della relativa scoperta.
Il caso oggetto di controversia riguardava la cessione di un'azienda esercente l'attività di ristorazione.
A seguito di un controllo dell'ASL svoltosi poche settimane dopo l'acquisto, l'acquirente agiva in giudizio per il risarcimento dei danni, allegando l'inidoneità e difetti relativamente ai beni ricompresi nell'azienda, di non aver ricevuto la documentazione relativa agli impianti, la mancata informazione circa il consistente aumento del canone di locazione a partire dall'anno successivo, e dell'esistenza di debiti a carico dell'azienda ceduta malgrado la dichiarazione di inesistenza di debiti rilasciata al venditore.
Il Tribunale, dopo aver rilevato che «le irregolarità evidenziate dall'attrice sono relative al locale in cui viene esercitata l'attività di ristorante oggetto della cessione per cui è causa e non all'attività medesima», e che l'attrice «non ha espressamente qualificato la propria domanda, essendosi limitata a far valere presunte irregolarità riscontrate nell'esercizio commerciale e a chiedere nelle conclusioni il risarcimento dei danni in ipotesi patiti a causa di tali irregolarità», ha qualificato l'azione riconducendola «all'ambito di applicazione dell'art. 1494 c.c., applicabile, per pacifico principio, anche al caso di mancanza di qualità promesse della cosa ceduta ai sensi dell'art. 1497 c.c.».
Il che ha comportato il rigetto della domanda, perché «l'azione di cui all'art. 1494 cod. civ. è soggetta alla decadenza e alla prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ.», e l'attrice non ha tempestivamente denunciato al venditore le citate irregolarità nel tempo di otto giorni dalla relativa scoperta.
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Studio Graziotto
Codice civile
Vigente al: 02-02-2019
Art. 1494 - Risarcimento del danno
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Art. 1495 - Termini e condizioni per l'azione
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purchè il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
Art. 1496 - Vendita di animali
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.
Art. 1497- Mancanza di qualità
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495.
Art. 2556 - Imprese soggette a registrazione
Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.
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