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Confisca per reati tributari valida anche se si è ammessi alla procedura di concordato preventivo

Confisca per reati tributari valida anche se si è ammessi alla procedura di concordato preventivo Il sequestro preventivo funzionale alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12-bis, primo comma, del d.lgs. n. 74 del 2000, prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto della ammissione al concordato preventivo, attesa l'obbligatorietà della misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro. Il sequestro preventivo funzionale alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12-bis, primo comma, del d.lgs. n. 74 del 2000, prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto della ammissione al concordato preventivo, attesa l'obbligatorietà della misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro.

Il rapporto tra il vincolo imposto dall'apertura della procedura concorsuale e quello discendente dal sequestro, avente ad oggetto un bene di cui sia obbligatoria la confisca, deve essere risolto a favore della seconda misura, prevalendo sull'interesse dei creditori l'esigenza di inibire l'utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente "pericoloso", in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato.

La pronuncia riguardava un ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari.

La difesa dell'indagato sosteneva che l'istanza di ammissione al concordato preventivo era stata proposta prima della scadenza del debito tributario, e a seguito della domanda di concordato sarebbe stato precluso il pagamento dei debiti tributari perché sarebbero stati effettuatoi in violazione della par condicio dei creditori.

La Suprema Corte, in linea con la consolidata giurisprudenza sul punto, rigetta tale tesi evidenziando che il sequestro preventivo funzionale alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto della ammissione al concordato preventivo: il sequestro, avente ad oggetto un bene di cui sia obbligatoria la confisca, deve essere risolto a favore della seconda misura, prevalendo sull'interesse dei creditori l'esigenza di inibire l'utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente "pericoloso", in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato.

In pratica, nei casi di confisca obbigatoria, questa prevale sulle ragioni privatistiche. Parole chiave: #fallimentare, #azionerevocatoria, #concordato, #concordatopreventivo, #crisi, #crisidiimpresa, #fallimento, #insolvenza, #liquidazionecoatta, #liquidazionegiudiziale, #reatifallimentari, #ristrutturazionedeidebiti, #penale, #abbreviato, #archiviazione, #citazione, #confisca, #denuncia, #dibattimento, #gip, #gup, #opposizione, #patteggiamento, #pm, #querela, #reato, #reati, #penaletributario, #sequestropreventivo, #diritto, #giurisprudenza, #cassazione, #contenzioso, #controversia, #giustizia, #mediazione, #negoziazioneassistita, #ordinanza, #sentenza, #assistenzalegale, #consulenzalegale, #parerelegale, #tutelalegale, #avvocato, #avvocati, #aziende, #studiolegale, #studiolegalegraziotto, #fulviograziotto, #scudolegale, #attorney, #claim, #company, #dispute, #graziottolegal, #italy, #italianlawyer, #law, #lawfirm, #lawyer, #lawyers, #legal, #legaladvice, #legalassistanceinitaly, #litigation, #fulviograziotto, #legalshield

Studio Graziotto

  1. Cass. 28077/2017

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

Vigente al: 02-02-2019

Art. 167 - Amministrazione dei beni durante la procedura

Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale ....

I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma.

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DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Vigente al: 02-02-2019

Art. 10-bis - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Art. 10-ter - Omesso versamento di IVA

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

AGGIORNAMENTO: LA Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 8 aprile 2014, n. 80 (in G.U. 1a s.s. 16/4/2014, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38".

Art. 12-bis - Confisca

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

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