Avv. Fulvio Graziotto
Competenza anche per le domande riconvenzionali solo se basate sulle stesse circostanze di fatto
Ai fini della competenza, perché sussista il collegamento obiettivo con la causa principale che rende ammissibile la domanda riconvenzionale, deve quantomeno sussistere l’identità del rapporto o della situazione giuridica da cui traggono origine i diritti fatti valere.
Quando domanda la riconvenzionale non implica lo spostamento della competenza, essa può essere ugualmente proposta se ed in quanto sussista un “collegamento obiettivo” che renda “consigliabile ed opportuna la celebrazione del ‘simultaneus processus’, a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all’art. 111, primo comma, Cost.”.
Tuttavia perché sussista il “collegamento obiettivo” con la causa principale che rende ammissibile la domanda riconvenzionale, deve quantomeno sussistere l’identità del rapporto o della situazione giuridica da cui traggono origine i diritti fatti valere ( in altre parole la domanda principale e quella riconvenzionale debbono basarsi quantomeno sulle medesime circostanze di fatto, sia pure da opposti punti di vista).
La causa oggetto di decisione riguardava il passaggio di alcuni agenti di una compagnia assicurativa ad una compagnia concorrente, con successivo svuotamento di contratti nelle agenzie coinvolte.
La compagnia concorrente proponeva domanda riconvenzionale accusando la prima di aver precedentemente tentato lo storno di almeno 70 agenti; la compagnia ttrice eccepiva l'incompetenza territoriale relativamente alla domanda riconvenzionale.
Il Collegio ha reputato fondate le eccezioni di inammissibilità delle domande riconvenzionali, nonché di incompetenza territoriale relativamente al giudizio autonomamente individuato dalle domande riconvenzionali; i titoli ( ovvero i fatti posti a fondamento della domanda principale) erano totalmente diversi: gli atti di concorrenza sleale dedotti in via riconvenzionale riguarderebbero 70 agenzie differenti.
Per il Collegio, l’incompetenza territoriale emerge:
- sia in relazione al foro del convenuto (artt. 18, 19 cod. proc. civ. e 120 CPI), in considerazione della sede in Veneto della compagnia attrice;
- sia in relazione al locus commissi delicti (ex artt. 20 cod. proc. civ. e 120, comma 6, CPI) sotto entrambi i profili del luogo in cui si sono verificati.
Il Tribunale, ritenuto che nella specie non sussistesse neppure connessione "impropria" tra le domande principali e quelle in via riconvenzionale, ha quindi dichiarato la propria incompetenza territoriale rispetto alle domande riconvenzionali.
Parole chiave: #concorrenzasleale, #civile, #contenziosocivile, #controversiecivili, #risarcimentodanni, #commerciale, #appalti, #acquisizioni, #azienda, #affittodiazienda, #conferimenti, #fusioni, #impresa, #diritto, #giurisprudenza, #cassazione, #contenzioso, #controversia, #giustizia, #ordinanza, #sentenza,
#assistenzalegale, #consulenzalegale, #parerelegale, #tutelalegale, #avvocato, #avvocati, #aziende, #studiolegale, #studiolegalegraziotto, #fulviograziotto, #scudolegale, #attorney, #claim, #company, #dispute, #graziottolegal, #italy, #italianlawyer, #law, #lawfirm, #lawyer, #lawyers, #legal, #legaladvice, #legalassistanceinitaly, #litigation, #fulviograziotto, #legalshield
Studio Graziotto
- Cass. 27564/2011
Codice di procedura civile
Vigente al: 24-02-2019
Art. 36 - Cause riconvenzionali
Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purchè non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.
|