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Azioni di responsabilità dei creditori della società non vincolata dalla clausola compromissoria

Azioni di responsabilità dei creditori della società non vincolata dalla clausola compromissoria L’azione del curatore ex art. 146 l. fall. cumula le due diverse azioni di responsabilità sociale (art. 2392 c.c.) e verso i creditori (art. 2394 c.c.), che si mantengono distinte nei presupposti e nella disciplina.

L’azione di responsabilità esercitata a tutela del patrimonio sociale resta assoggettata alla clausola compromissoria eventualmente prevista nello statuto.

La clausola compromissoria contenuta nello statuto vincola anche il curatore là dove eserciti l’azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c., vertendo quest’ultima in tema di diritti disponibili; resta la competenza del giudice ordinario per l’azione di responsabilità dei creditori esperita dal curatore ex art. 2394 c.c., atteso che i creditori non sono vincolati allo statuto. L’azione del curatore ex art. 146 l. fall. cumula le due diverse azioni di responsabilità sociale (art. 2392 c.c.) e verso i creditori (art. 2394 c.c.), che tuttavia si mantengono distinte nei presupposti e nella disciplina, sicché l’azione di responsabilità esercitata a tutela del patrimonio sociale resta assoggettata alla clausola compromissoria eventualmente prevista nello statuto.

La clausola compromissoria contenuta nello statuto vincola anche il curatore là dove eserciti l’azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c., vertendo quest’ultima in tema di diritti disponibili; viceversa, resta la competenza del giudice ordinario per l’azione di responsabilità dei creditori esperita dal curatore ex art. 2394 c.c., atteso che i creditori non sono vincolati allo statuto). L'azione di responsabilità sociale è volta alla reintegrazione del patrimonio della società, rispetto alla quale i creditori non figurano quali titolari ma, al più, quali meri beneficiari finali, trae origine dal contratto sociale e resta quindi assoggettata alla clausola arbitrale ivi prevista, e opponibile a chiunque agisca per la reintegrazione del patrimonio sociale e non a nome dei creditori.

Quando, invece, l'azione di responsabilità esperità è quella dei creditori, non vi è alcuna applicazione della clausola compromissoria (proprio perché tali rapporti sono estranei a qualsiasi vincolo derivante dallo statuto sociale). Parole chiave: #azionediresponsabilità, #clausolacompromissoria, #societario, #amministratori, #azioni, #conferimenti, #fusioni, #liquidatore, #quotesociali, #partecipazionisocietarie, #reatisocietari, #scissioni, #sindaci, #società, #diritto, #giurisprudenza, #cassazione, #contenzioso, #controversia, #giustizia, #ordinanza, #sentenza, #assistenzalegale, #consulenzalegale, #parerelegale, #tutelalegale, #avvocato, #avvocati, #aziende, #studiolegale, #studiolegalegraziotto, #fulviograziotto, #scudolegale, #attorney, #claim, #company, #dispute, #graziottolegal, #italy, #italianlawyer, #law, #lawfirm, #lawyer, #lawyers, #legal, #legaladvice, #legalassistanceinitaly, #litigation, #fulviograziotto, #legalshield Studio Graziotto

  1. Trib. Milano 15.12.2015 RG 9053/2014
  2. Trib. Milano 20.02.2017 RG 39957/2014

Codice civile

Vigente al: 10-03-2019

Art. 2392 - Responsabilità verso la società

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Art. 2393 - Azione sociale di responsabilità

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purchè sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purchè la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purchè non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

Art. 2394 - Responsabilità verso i creditori sociali

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

Art. 2476 - Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purchè vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purchè non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

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