Avv. Fulvio Graziotto
Atti idonei a interropere decadenza e prescrizione per vizi in tema di vendita
Nel contratto di compravendita, costituiscono idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495, comma 3, c.c., - ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. - le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Il caso sottoposto alle Sezioni Unite riguardava una compravendita di piante, la cui consegna fu in parte restituita al venditore perchè affette da virosi, con denuncia dei vizi al venditore reiterata più volte, il quale non dava riscontro e, successivamente, agiva in giudizio per il recupero dell'intero credito.
L'acquirente citava il venditore chiedendo la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno da liquidasi in separato giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, il venditore eccepiva la tardività della denuncia e la conseguente decadenza dalla garanzia per vizi e, in ogni caso, la prescrizione dell'azione.
Il giudice adito accoglieva la domanda di riduzione del prezzo, confernata anche in appello.
Il venditore ricorre in Cassazione affidandosi a tre motivi, ma la Suprema Corte rigetta il ricorso.
Questa articolata pronuncia rappresenta una valida sintesi sugli aspetti salienti dei vizi in materia di compravendita, alla quale fare riferimento per inquadrare correttamente i casi pratici.
Le Sezioni Unite hanno chiarito - stante i due diversi orientamenti formatisi sul punto - che non è necessaria l'azione in giudizio per interrompere la breve prescrizione di un anno, ma assolvono a tale funzione anche le comunicazioni stragiudiziali.
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Studio Graziotto
- Cass. 22903/2015
- Cass. 5732/2011
- Cass. 8183/2002
- Cass. 11748/2019, Sezioni Unite/li>
- Cass. 13294/2005, Sezioni Unite/li>
Codice Civile
Vigente al: 08-09-2019
Art. 1219 - Costituzione in mora
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.
Art. 1490 - Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Art. 1492 - Effetti della garanzia
Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
Art. 1495 - Termini e condizioni per l'azione
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purchè il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
Art. 2943 - Interruzione da parte del titolare
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
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