Avv. Fulvio Graziotto
Azione di responsabilità verso amministratori e liquidatore di società cancellata avanti a sezioni specializzate
Sulla domanda del creditore di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese, volta alla condanna degli amministratori e del liquidatore al risarcimento dei danni cagionati per l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, pur in presenza del debito vantato dal creditore sociale, sono competenti le sezioni specializzate in materia di impresa.
Il principio è stato affermato a seguito di ricorso di una lavoratrice, la quale si era vista respingere - dalla Corte di Appello - la domanda volta alla condanna al risarcimento del danno degli amministratori e del liquidatore della società presso la quale aveva lavorato, e che - pur in presenza del debito verso la lavoratrice - era stata cancellata dal registro delle imprese.
La Corte di Appello, in tale occasione, aveva previamente dichiarato la nullità della decisione in primo grado del Tribunale poiché non adottata in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50-bis del codice di procedura civile: la materia, infatti, rientrava nell'elenco di cui all'art. 50-bis c.p.c. e, inoltre, nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Poiché la lavoratrice ricorrente aveva lamentato che il suo credito derivava da rapporto di lavoro e la controversia non rientrava affatto nell'ambito della materia relativa alle sezioni specializzate in materia di impresa, e quindi neppure era applicabile l'art. 50-bis c.p.c. (cause in composizione collegiale), la Suprema Corte ha ritenuto opportuno affermare il nuovo principio di diritto.
In ogni caso il ricorso, articolato in due motivi, è quindi stato rigettato poiché:
- il mero inadempimento contrattuale della società verso la sua creditrice, in sé inidoneo a fondare la responsabilità degli amministratori e del liquidatore: onde né il mancato pagamento del debito, né il suo omesso inserimento in bilancio, né la cancellazione della società sono condotte che integrano la responsabilità evocata;
- la ricorrente non ha dedotto e non ha provato un comportamento dei convenuti idoneo a danneggiare l'attrice, né la concreta possibilità che il suo debito potesse trovare soddisfazione nel patrimonio sociale al momento della liquidazione;
- che l'attrice non ha esperito contro i soci l'azione ex art. 2495 c.c. nei limiti delle somme riscosse o nei confronti dei liquidatori per colpa dei medesimi, né, comunque, ha dedotto alcunché circa le modalità della liquidazione, tali da potersi ipotizzare la colpa di questi, non avendo peraltro i soci riscosso nessuna somma all'esito della liquidazione stessa;
- è mancata l'allegazione e la prova di condotte foriere della responsabilità dei convenuti e che non è stata provata neppure la possibilità della società di adempiere al suo debito.
Il Collegio ha inoltre richiamato i seguenti altri due principi, già affermati in precedenza:
1) «A fronte dell'inadempimento contrattuale di una società di capitali, la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualità, ma richiede, ai sensi dell'art. 2395 c;c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente»
2) «L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula atti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione dell'avverbio «direttamente», la quale esclude che detto inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità»
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Studio Graziotto
- Cass. 17794/2015
- Cass. 21130/2008
Codice di procedura civile
Vigente al: 06-10-2019
Art. 50-bis - Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale
Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi ammmistrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.
DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168
Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello
Vigente al: 06-10-2019
Art. 3 - Competenza per materia delle sezioni specializzate
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni , ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo;
b) controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore;
c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.
2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.
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