Avv. Fulvio Graziotto
La deviazione della causa in concreto del mutuo di scopo ne può comportare la nullità
La deviazione della causa in concreto del mutuo di scopo ne può comportare la nullità.
Il ricorrente in Cassazione che lamenta il vizio della sentenza per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il "come" e "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, mentre, al di fuori della carenza assoluta della motivazione e conseguente nullità della sentenza ex at. 132 comma 2 cod. proc. civ., non è ex se censurabile il vizio di insufficienza motivazionale.
Una banca, con ricorso ex art. 98 legge fallimentare, proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale il Giudice Delegato del Tribunale ne aveva rigettato la domanda di insinuazione, in via privilegiata, al passivo del fallimento di una SPA.
Il rigetto era fondato sulla nullità - rilevata d'ufficio - del contratto di mutuo stipulato con la debitrice poiché le somme erogate erano state utilizzate per il ripianamento di pregresse esposizioni con il ceto bancario.
Il Tribunale rigettava l'opposizione e la Corte d'Appello, confermando la sentenza di primo grado, qualificato il contratto posto a fondamento del credito dell'istituto come "mutuo di scopo" ha affermato la nullità del titolo azionato, rilevando la deviazione della causa rispetto a quella specificamente convenuta, con conseguente nullità del contratto.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, con tre motivi, la banca.
La decisione della Cassazione si colloca nel filone giurisprudenziale che ritiene che la causa del contratto debba essere verificata in concreto: se difetta, il contratto può essere dichiarato nullo, nonostante sia inquadrabile in uno dei tipi previsti dalla legge.
Filone che sostituisce la tradizionale nozione di causa intesa come funzione economico-sociale del contratto (nel qual caso il contratto sarebbe stato valido ed efficace): una nozione originariamente dettata dalla teoria oggettiva, accolta dal codice del 1942 connotata da una matrice ideologica ormai obsoleta, intesa ad utilizzare il concetto di causa come mezzo di controllo dell’utilità sociale del contratto stesso.
La giurisprudenza più recente, invece, pone l’attenzione alla concreta modificazione che il contratto è diretto a realizzare nella sfera giuridica dei contraenti.
Si guarda, cioè, al reale assetto di interessi e, nei casi in cui tale modificazione manchi, il contratto è affetto da nullità per mancanza di causa, anche nei casi in cui formalmente sia inquadrabile in uno specifico tipo contrattuale.
In altri termini, si è passati alla cd. teoria della funzione economica individuale o degli scopi pratici per i quali il contratto è stato posto in essere.
Questo recente orientamento porta ad una distinzione più sottile tra la "causa" del contratto intesa quale elemento essenziale ai sensi dell'art. 1325 del codice civile, e i motivi, ovvero le ragioni, per cui le parti lo hanno concluso.
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Studio Graziotto
- Cass. 8053/2014
Codice Civile
Vigente al: 22-11-2019
CAPO II Dei requisiti del contratto
Art. 1325 - Indicazione dei requisiti
I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti;
2) la causa;
3) l'oggetto;
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
Codice di procedura civile
DESCRIZIONE
Vigente al: 22-11-2019
Art. 360 - Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullità della sentenza o del procedimento;
5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 136
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
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