Avv. Fulvio Graziotto
La condotta incauta del lavoratore non comporta concorso idoneo a ridurre risarcimento da infortunio sul lavoro
In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227, co. 1, c.c.; tuttavia la condotta incauta del lavoratore non comporta concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia giuridicamente da considerare come munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso, o quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso.
La pronuncia della Suprema Corte ha affermato due principi, il primo dei quali - in estrema sintesi - chiarisce che pur trovando applicazione l'art. 1227 c.c., la condotta incauta del lavoratore non comporta concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento se la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro abbia incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso.
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Studio Graziotto
- Cass. 27127/2013
- Cass. 4656/2011
Codice civile
Vigente al: 07-12-2019
Art. 1227 - Concorso del fatto colposo del creditore
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
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